Lo scontrino elettronico è l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri previsto per i titolari di partita IVA che esercitano attività di commercio al minuto.
Dal 1° luglio 2019 è entrato in vigore lo scontrino elettronico.
Tutti i commercianti al dettaglio con volume d’affari superiore a 400 mila euro l’anno, hanno l’obbligo di memorizzare e trasmettere giornalmente ed in modalità telematica i dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, e rilasciare al consumatore, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale.
Dal 1° gennaio 2020, tutti i commercianti al minuto, così come descritti dall’articolo 22 del DPR 633/72, avranno l’obbligo di emettere lo scontrino elettronico.
Per poter memorizzare e trasmettere i dati degli scontrini elettronici, i commercianti dovranno dotarsi di appositi registratori telematici.
Per ogni misuratore fiscale lo Stato offre un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Ciò in quanto i vecchi Registratori di Cassa possono essere adattati al nuovo modello di registratore telematico.
Non sarà così per tutti, perché ci saranno alcuni commercianti esonerati dall’obbligo.
Saranno esclusi i tabaccai e tutti coloro che vendono beni dai Monopoli di Stato. Esclusi anche i benzinai, nei rapporti con i clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione. Saranno esclusi i produttori agricoli, i giornalai, nonché quelli del settore scommesse.
Allo stato attuale non sono previste cause di esonero o di esclusione per i contribuenti minimi o per i soggetti forfettari. Pertanto, anche i minimi e i forfettari saranno obbligati ad emettere lo scontrino elettronico dal 1° gennaio 2020.
Quindi, i soggetti che emettono scontrino o ricevute fiscali per certificare le proprie operazioni, saranno obbligati a memorizzare e trasmettere giornalmente ed in modalità telematica i dati dei corrispettivi giornalieri.
Lo “scontrino” emesso dall’esercente e consegnato al consumatore sarà memorizzato sui registratori di cassa con nuovi software.
I ogni caso, il contenuto del documento commerciale dovrà essere immutabile e non alterabile. Pertanto in questo caso non potranno essere apportate modifiche dopo il rilascio dello scontrino cartaceo sul database elettronico.
Giornalmente i dati dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate che provvederà ad effettuare i controlli.
Sarà fondamentale che l’adeguamento tecnologico dei registratori di cassa avvenga nei tempi prescritti.
Comunque, i commercianti e gli esercenti attività al minuto ed assimilate potranno generare il documento commerciale elettronico anche mediante il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, su Fatture e Corrispettivi, oppure mediante software gestionali privati.
Lo scontrino elettronico dovrà contenere i seguenti dati obbligatori:
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intestazione, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
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ubicazione dell’esercizio;
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numero di partita IVA dell’emittente;
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data e ora di emissione;
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numero progressivo;
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descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
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ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Chi non si adegua all’obbligo di emissione degli scontrini elettronici rischia pesanti sanzioni, pari al 100% dell’imposta relativa. E se il comportamento persiste per cinque anni si potrà rischiare, la sospensione dell’attività.