Le operazioni esenti dall’IVA in base all’articolo 10, del D.P.R. 633/1972 sono operazioni, per le quali, il legislatore, pur in presenza dei normali requisiti di imponibilità, dispone la rinuncia dello Stato alla propria pretesa tributaria. In quanto, considerate operazioni meritevoli di incentivazione da un punto di vista sociale, (come ad esempio prestazioni sanitarie o attività educative e culturali).
Pertanto, il soggetto che realizza solamente operazioni esenti IVA articolo 10, le deve fatturare, ma non può detrarre l’IVA sugli acquisti, oppure, se effettua anche altre operazioni soggette ad IVA, in questo caso, si vede limitata la possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti ad una porzione (così detta Pro – rata).
Il calcolo del Pro – rata, quindi, trova applicazione per tutti quei soggetti che effettuano sia operazioni esenti che imponibili ai fini IVA, in modo sistematico.
Infatti, l’articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972, stabilisce che “Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni (ovvero le operazioni soggette ad IVA) e il relativo ammontare e’ determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis.
Quindi nel calcolo del Pro – rata, al numeratore va indicato l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione (operazioni soggette ad IVA), mentre al denominatore va indicato l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione aumentato dell’ammontare delle operazioni esenti.
Pro – rata di detraibilità =
sommatoria delle operazioni soggette ad IVA
sommatoria delle operazioni soggette a IVA + sommatoria delle operazioni esenti
Nel calcolo del Pro – rata non si tiene conto:
° delle cessioni di beni ammortizzabili;
° dei passaggi interni di più attività;
° di alcune operazioni non soggette ad IVA;
° delle cessioni di beni acquistati o importati senza diritto alla detrazione.
Per esempio, se un soggetto passivo IVA ha calcolato l’IVA sugli acquisti di beni e servizi pari a 1.000 euro, e ha ottenuto un pro rata di detraibilità pari al 20%, il diritto alla detrazione IVA è riconosciuto per 200 euro (ovvero il 20% di 1.000).