Cosa sono le Start up innovative?
Il Decreto Legge n.179 del 18/10/2012, definisce l’impresa Start up innovativa, la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che ha per oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Quali sono i requisiti?
Una società di capitali per essere considerata Start up innovativa deve possedere i seguenti requisiti:
° Deve essere costituita con la forma giuridica di società di capitali (anche in forma cooperativa);
° Deve avere come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
° Le azioni societarie, o le quote rappresentative del capitale sociale, non sono quotate né su un mercato regolamentato né su un sistema multilaterale di negoziazione;
° Deve essere costituita da non più di 60 mesi;
° Deve avere la sede principale in Italia oppure in uno Stato membro dell’UE o EEA (spazio economico europeo) ma con sede produttiva o filiale in Italia;
° Deve presentare un valore totale della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato, non superiore a 5 milioni di Euro;
° Non ha distribuito né deve distribuire utili;
° Non deve essere costituita da fusione, scissione o a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda.
Deve, inoltre possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:
° spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
° almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata;
° un brevetto registrato (privativa industriale) afferente a oggetto sociale e attività dell’impresa.
La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese, a seguito della presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo;
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità;
f) elenco delle società partecipate;
g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
h) indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
Quali sono i vantaggi e le agevolazioni della Start up innovativa?
° Possibilità di redigere l’atto costitutivo mediante modello standard online facendo ricorso alla firma digitale;
° L’ esenzione del diritto camerale, di imposta di bollo e segreteria per l’iscrizione al Registro delle Imprese;
° L’inapplicabilità della disciplina prevista per le società di comodo e le società in perdita sistematica ;
° La possibilità di remunerare i collaboratori/dipendenti con strumenti finanziari (mediante l’assegnazione di quote, azioni o altri strumenti finanziari partecipativi);
° La possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a favore di più del 20% dei lavoratori dipendenti;
° Sono, inoltre previste particolari agevolazioni fiscali per i soggetti che investono in start-up innovative, detrazione del 50% dell’imposta (soggetti IRPEF), per un valore massimo dell’investimento pari ad euro 100.000,00, e di una deduzione del 30% della base imponibile (soggetti IRES), per un valore massimo dell’investimento pari ad euro 1.800.000,00;
° La possibilità di accedere al Fondo Centrale di Garanzia e di contare su diverse fonti di finanziamento.