Le assicurazioni sociali: INPS e INAIL

Con il termine Polizza Assicurativa, in diritto, ci si riferisce ad un rapporto contrattuale per cui un soggetto (assicurato) dietro pagamento di una somma di denaro (premio) si tutela affinché al verificarsi di un evento (rischio), generalmente dannoso per la propria salute o patrimonio, viene risarcito economicamente o attraverso una prestazione accordata.

Le assicurazioni si dividono in due categorie: private e sociali.

Le assicurazioni private sono stipulate per libera scelta dei contraenti, attraverso la stesura di un contratto detto polizza, che stabilisce premio, rischio e soggetto beneficiario.

Invece le assicurazioni sociali, a differenza di quelle private, sono obbligatorie, ed è la legge che stabilisce i premi da pagare ed i rischi da garantire.

Nelle assicurazioni sociali obbligatorie i beneficiari sono solo i lavoratori ed il premio è pagato dal datore di lavoro, per la tutela dagli eventi e situazioni economico-sociali contemplate nell’articolo 38 della Costituzione che recita “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.”

Il datore di lavoro paga i premi assicurativi trattenendoli dal dipendente sulla busta paga.

Inoltre, il lavoratore viene tutelato anche se il datore di lavoro è inadempiente nel pagamento dei contributi assicurativi, per effetto dell’automatismo del beneficio rispetto al pagamento del premio.

Il sistema delle assicurazioni sociali è gestito da due Istituti:

° L’INPS: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

° L’INAIL: Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro.

L’INPS

La principale attività dell’INPS è quella previdenziale, che garantisce tre diverse tipologie di pensioni per i lavoratori, di vecchiaia, d’invalidità e superstiti:

° La vecchiaia garantisce un trattamento economico ai lavoratori che lasciano il posto di lavoro per raggiunti limiti di età (pensione di anzianità);

° L’invalidità garantisce una pensione ai lavoratori che vedono ridotta la loro capacità di lavoro a causa di infermità fisiche o mentali (pensione di invalidità o pensione di accompagnamento);

° I superstiti garantisce un trattamento economico, in caso di morte del lavoratore stesso, nei confronti dei familiari superstiti (pensione di reversibilità).

L’INPS provvede, anche, a garantire prestazioni a sostegno del reddito, nei confronti dei lavoratori che hanno perso il lavoro (la disoccupazione), la maternità e la malattia.

Garantisce, inoltre, un assegno integrativo della retribuzione per il nucleo familiare, nonché il pagamento del TFR(Trattamento di Fine rapporto) in caso di dimostrata insolvenza da parte del datore di lavoro.

L’INAIL

L’INAIL si occupa delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

In base all’articolo 2 del Testo Unico sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro, “L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.”

Dove per causa violenta si intende un evento esterno che arreca danno all’organismo del lavoratore mediante un’azione circoscritta nel tempo.

Per occasione di lavoro si fa riferimento a tutti gli atti finalizzati al lavoro, quindi il lavoro è la condizione in cui si produce il danno.

E’ considerata occasione di lavoro, anche l’infortunio in itinere, ovvero quello occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, o dal luogo di lavoro al luogo di consumazione dei pasti.

Per inabilità lavorativa, invece, si intende la compromissione della capacità lavorativa, che può essere parziale o totale, temporanea o permanente.

Quindi l’INAIL tutela solo gli infortuni da cui deriva un’inabilità temporanea assoluta al lavoro per più di tre giorni, fermo restando che per i primi tre giorni, l’onere economico spetta esclusivamente al datore di lavoro.

In base all’articolo 3 del Testo Unico sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro, “L’assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell’art.1.”

Le patologie conseguenti vengono classificate come infortuni sul lavoro in quanto la causa virulenta viene assimilata alla causa violenta, ma il quadro patologico si manifesta, non mediante un’azione immediata, ma per lo più a distanza di tempo.

In caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali l’INAIL garantisce ai lavoratori:

°Assistenza sanitaria che viene fornita dalla ASL;

°Indennità giornaliera di inabilità al lavoro commisurata alla retribuzione percepita prima del verificarsi dell’infortunio o della malattia professionale;

°Una rendita commisurata alla eventuale inabilità permanente al lavoro a causa di menomazioni fisiche subite dal lavoratore;

°Un assegno mensile per tutta la durata di un’eventuale assistenza a domicilio;

°Una rendita mensile ed un assegno “una tantum” per i superstiti in caso di morte del lavoratore a causa della malattia professionale o dell’infortunio sul lavoro.

Pertanto, al verificarsi di un infortunio sul lavoro o al manifestarsi di una malattia professionale, ci sono degli obblighi sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.

Gli obblighi del lavoratore in caso di infortunio sono:

° informare sempre immediatamente il datore di lavoro, o farlo avvisare da altri;

° far pervenire il certificato medico che attesta i giorni di prognosi al datore di lavoro.

Invece, gli obblighi del datore di lavoro sono:

° se la prognosi dell’infortunio è inferiore a 3 giorni, deve allestire una comunicazione INAIL ai fini statistici;

° se la prognosi è superiore a 3 giorni, deve predisporre denuncia INAIL.

Sia la comunicazione che la denuncia devono essere trasmesse all’INAIL obbligatoriamente per via telematica.

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