Cos’è la fattura?
La fattura è un documento fiscale obbligatorio, per comprovare l’avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi.
La fattura da diritto, a chi la emette, di riscuotere l’importo indicato.
Chi è obbligato ad emettere la fattura?
Sono obbligati ad emettere fattura tutti i titolari di partita IVA, quando vendono un bene o prestano un servizio.
Ci sono, tuttavia, attività esonerate dall’emettere fattura, ma obbligati ad emettere lo scontrino fiscale, e sono:
° commercianti al dettaglio;
° somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
° prestazioni alberghiere;
° autotrasporti di persone;
° agricoltori per beni di propria produzione;
° prestazioni di servizi in forma ambulante o a domicilio dei clienti.
Chi esercita una di queste attività è obbligato a rilasciare la fattura su richiesta del cliente (titolare di partita IVA).
Esistono tre tipi di fatture: la fattura immediata, la fattura differita e la fattura accompagnatoria.
La fattura immediata deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione, attualmente con la fatturazione elettronica, si considera emessa se inviata entro 12 giorni dall’effettuazione.
La fattura immediata non ha carattere accompagnatorio, per cui i beni/servizi venduti devono poter essere consegnati senza alcun documento.
Le fattura, per essere a norma di legge, deve contenere tutti i campi obbligatori definiti dall’Art.21 del DPR 633/72.
Quindi, ogni fattura deve contenere:
- Anagrafica dell’emittente, quindi nome e cognome del titolare della ditta o dello studio oppure ragione o denominazione sociale in caso di società, comprensivi di residenza fiscale;
- nome e cognome del destinatario della fattura oppure ragione sociale o denominazione sociale in caso di società, comprensivo di residenza fiscale;
- numero della fattura;
- data di emissione;
- numero di partita IVA, e Codice Fiscale (se persona fisica, o diverso da partita IVA) del mittente e del destinatario;
- descrizione e quantità dei prodotti o servizi erogati;
- prezzo unitario, eventuali sconti ed importo complessivo per le quantità acquistate;
- eventuali spese accessorie;
- aliquote IVA (nel caso di operazioni non soggette ad IVA, la dicitura della norma di esclusione dall’IVA, ad esempio le prestazione medico sanitarie indicano: Esente IVA in base all’Art. 10 del DPR 633/1972);
- i totali per imponibile, imposta IVA, importi non soggetti;
- l’importo totale della fattura.
Invece la fattura differita, come si evince dal termine stesso, viene emessa in un momento successivo rispetto alla consegna dei beni.
Di norma la fattura differita viene emessa a fine mese con riferimento ai beni consegnati nel corso del mese solare.
La fattura (elettronica) differita deve essere datata entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, e trasmessa entro lo stesso termine. In genere la fattura differita prende la data dell’ultimo giorno del mese, e spedita entro il 15 del mese successivo.
Nella fatturazione differita i beni consegnati devono essere accompagnati da un documento di trasporto DDT, da emettere prima della consegna dei beni stessi.
Il documento di trasporto DDT, appunto, è un documento che certifica un trasferimento di beni dal venditore all’acquirente.
Anche il documento di trasporto deve contenere tutti i campi obbligatori stabiliti dalla norma, ovvero:
- Anagrafica dell’emittente, quindi nome e cognome del titolare della ditta o dello studio oppure ragione o denominazione sociale in caso di società, comprensivi di residenza fiscale;
- nome e cognome del destinatario della fattura oppure ragione sociale o denominazione sociale in caso di società, comprensivo di residenza fiscale;
- numero della fattura;
- data di emissione;
- numero di partita IVA, e Codice Fiscale (se persona fisica, o diverso da partita IVA) del mittente e del destinatario;
- quantità e descrizione dei prodotti trasportati;
- il riferimento di chi effettua il trasporto (Mittente – Destinatario – Vettore);
- il numero dei colli ed il loro peso;
- l’aspetto esteriore dei prodotti trasportati;
- la data e l’orario di partenza delle merci;
- la causale di trasporto della merce, cioè il motivo del trasporto, che può essere: in conto vendita, in conto lavorazione, per restituzione, o altra motivazione…
Ed infine la fattura accompagnatoria, la quale è un documento che possiede contemporaneamente le caratteristiche del documento di trasporto (DDT) e della fattura immediata.
I beni ceduti devono essere accompagnati dalla fattura accompagnatoria, la quale deve contenere tutti i campi obbligatori della fattura immediata e tutti i campi obbligatori del documento di trasporto.