Cos’è l’Equity Crowdfunding?
L’Equity Crowdfunding rappresenta una forma di raccolta di capitali attraverso piattaforme web, che consente agli investitori potenziali di sottoscrivere azioni e/o quote di Piccole e medie Imprese, diventandone soci a tutti gli effetti.
In questo modo le imprese riescono a reperire i fondi necessari allo sviluppo dei propri progetti mentre gli investitori hanno la possibilità di investire il proprio denaro in attività imprenditoriali ad alto potenziale di crescita.
Quali sono i requisiti di accesso per le imprese?
Inizialmente, la legislazione italiana aveva stabilito che l’accesso alle piattaforme abilitate alla raccolta di capitali fosse riservato soltanto alle Start up e alle PMI innovative.
La situazione invece risulta ora modificata, a seguito degli interventi normativi apportati dapprima con la legge di stabilità 2017 (legge n. 232/2016), poi con i correttivi introdotti con il d.l. n. 50/2017 e con il d. lgs. n. 129/2017, di attuazione della direttiva 2014/65/UE.
Per individuare le piccole e medie imprese rilevanti ai fini dell’equity crowdfunding il regolamento UE n. 1129/2017 ha stabilito che possono definirsi piccole e medie imprese quelle società in possesso di almeno due su tre dei seguenti criteri, in base al più recente bilancio annuale o consolidato:
° numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250;
° totale dello stato patrimoniale non superiore a 43.000.000 di euro;
° fatturato netto annuale non superiore a 50.000.000 di euro.
Quali possono essere gli offerenti?
° le piccole e medie imprese(come definite dall’art. 2, par. 1, lett. f), primo alinea, del regolamento UE n. 2017/1129);
° la società start-up innovativa, compresa la start-up a vocazione sociale e la start-up turismo (come definite rispettivamente dagli artt. 25, commi 2 e 4 e 11-bis del d.l. n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 106/2014);
° la piccola e media impresa innovativa – “PMI innovativa” (come definita dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 33/2015);
° l’organismo di investimento collettivo del risparmio – “OICR” – che investe prevalentemente in piccole e medie imprese (come definito dall’art. 1, comma 2, lett. e), del decr. ministero dell’economia e delle finanze 30 gennaio 2014);
° le società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese (come definite dall’art. 1, comma 2, lett. f), del decr. ministero dell’economia e delle finanze 30 gennaio 2014).
Quali possono essere gli investitori?
Sono coloro che investono nei progetti pubblicati sui portali di equity crowdfunding
Chiunque può decidere di investire il proprio denaro nei progetti presentati.
Il Regolamento Consob stabilisce che, per la buona riuscita della raccolta, una percentuale almeno pari al 5%(del 3% per le offerte effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili) del totale dell’offerta deve essere sottoscritta da soggetti particolarmente qualificati, i quali possiedono adeguati strumenti professionali per valutare la qualità delle singole offerte.
La campagna di equity crowdfunding si considera conclusa con successo se viene raccolto almeno l’obiettivo minimo prefissato. In assenza di uno dei due presupposti, l’offerta non si perfeziona ed i fondi raccolti durante la campagna vengono restituiti ai sottoscrittori.