Quale forma giuridica?

Quando si avvia una nuova attività è importante scegliere la forma giuridica più adatta.

In pratica, si tratta di scegliere se lavorare individualmente o associarsi con altre persone, costituendo una società.

Due sono le tipologie possibili:

° imprese individuali;

° società;

La scelta della forma giuridica dell’impresa dipende da diversi fattori:

° la presenza di uno o più aspiranti imprenditori;

° la dimensione dell’impresa;

° il grado di rischio;

° la responsabilità patrimoniale;

° il capitale necessario;

° i costi di gestione;

° la convenienza fiscale.

Impresa individuale

L’impresa individuale può essere gestita in modo autonomo dall’imprenditore, ed è la forma giuridica più semplice e meno onerosa, in quanto per la costituzione non sono richiesti particolari adempimenti.

L’unico responsabile dell’attività è il titolare, ed è esposto al rischio d’impresa.

Infatti, egli ha la responsabilità illimitata, quindi risponde delle obbligazioni assunte in nome della ditta con tutto il proprio patrimonio presente e futuro.

Dal punto di vista fiscale può optare per il regime forfetario, cioè un regime agevolato che richiede minori adempimenti e la tassazione del 5% e del 15%.

Adempimenti

° richiedere eventuali autorizzazioni o licenze;

° aprire una partita IVA;

° iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;

° iscriversi all’INPS, ed all’INAIL se necessario;

(Dal 1 aprile 2010 tutte queste pratiche devono essere inviate telematicamente tramite il canale “comunicazione unica” al Registro delle imprese.)

° ricorrendo talune condizioni, possono tenere una contabilità semplificata.

Società

Lo svolgimento di un’attività può avvenire anche attraverso la collaborazione di più soggetti.

Infatti “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili” art.2247 Codice Civile.

Esistono due macro categorie di forme associative, società di persone e società di capitali.

Nelle società di persone i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre le società di capitali sono dotate di personalità giuridica, in quanto il patrimonio sociale è perfettamente autonomo rispetto a quello dei soci, i quali rispondono dei debiti della società soltanto nei limiti della quota conferita, salvo determinati casi previsti dalla legge.

Le società di persone si classificano in:

° società semplice (per le attività non commerciali);

° società in nome collettivo;

° società in accomandita semplice (i soci si distinguono in due categorie, i soci accomandatari hanno responsabilità illimitata e solidale, i soci accomandanti hanno la responsabilità limitata al capitale conferito.)

Adempimenti

° La stipula di un atto pubblico o scrittura privata autenticata (atto costitutivo e statuto);

(per le società semplici non è previsto alcun obbligo pubblicitario, salvo quelli richiesti dalla natura dei beni conferiti, mentre è obbligatoria l’iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese.)

° richiedere eventuali autorizzazioni o licenze;

° aprire una partita IVA;

° iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;

° iscriversi all’INPS, ed eventualmente all’INAIL;

° ricorrendo talune condizioni, possono tenere una contabilità semplificata.

Le società di capitali si distinguono in:

° società a responsabilità limitata;

° società a responsabilità limitata semplificata;

° società per azioni;

° società in accomandita per azioni (i soci si dividono in due categorie, i soci accomandatari hanno la responsabilità illimitata e solidale, ed hanno la qualifica di amministratori della società, i soci accomandanti, hanno la responsabilità limitata al capitale conferito e non possono svolgere le funzioni tipiche degli amministratori.)

Adempimenti

° La stipula di una atto pubblico (atto costitutivo e statuto);

° richiedere eventuali autorizzazioni o licenze;

° aprire una partita IVA;

° iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;

° iscriversi all’INPS, ed eventualmente all’INAIL.

° obbligo della contabilità ordinaria.

Capitale sociale minimo

Il capitale sociale minimo previsto per le società a responsabilità limitata (S.r.l.) ammonta ad

10.000 euro, invece per costituire una S.r.l. semplificata è sufficiente un capitale compreso tra

1 e 9.999,99 euro.

Per costituire una società per azioni, o in accomandita per azioni è necessario un capitale sociale minimo di 120.000 euro.

 

Per ulteriori informazioni contattare lo Studio Cianitto

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